IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con
il  quale  e'  stato modificato l'ordinamento didattico universitario
relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
del  25  marzo  1982;  del  senato accademico del 3 aprile 1992 e del
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del consiglio universitario nazionale nell'adunanza
del 10 luglio 1992;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 207 a 210, relativi al corso di laurea  in  scienze
geologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
sono cosi' modificati:
                    LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art.  207.  - Il corso di laurea in scienze geologiche ha durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base e un  biennio  di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La  frequenza ai corsi e ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio;  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  Art. 208. - L'organizzazione didattica per i  corsi  a  svolgimento
intensivo  semestralizzato  e'  demandata  dalla  facolta' sentito il
consiglio  di  corso  di  laurea,  in  rapporto  alle   esigenze   di
propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti.
Triennio di base.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
   1) istituzioni di matematica I;
   2) istituzioni di matematica II;
   3) fisica sperimentale I;
   4) fisica sperimentale II;
   5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
   6) geochimica;
   7) geografia fisica;
   8) geomorfologia;
   9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per  l'esame  di  profitto  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato  con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non  meno  di  sei  giorni.  Sara' compito del consiglio del corso di
laurea la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di  tali
esercitazioni,  se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori, con
particolare riferimento al  corso  di  rilevamento  geologico,  o  se
organizzate   come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'  di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di  terreno
nei tre anni e' stabilita dal consiglio di corso di laurea.
  La  facolta'  organizza,  altresi', corsi di lingua inglese, che si
concludono con un colloquio.
Biennio di applicazione.
  Il  biennio  di  applicazione  si  articola  negli  indirizzi sotto
riportati. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore,
di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte
dagli studenti preferibilmente  nelle  apposite  liste  di  indirizzo
delle discipline attivate dalla facolta'.
  Lo  studente  puo',  motivandolo,  scegliere discipline da liste di
indirizzi diversi.
 A) INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO:
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) paleoecologia;
   2) paleoclimatologia;
   3) paleontologia vegetale;
   4) paleobiogeografia;
   5) geologia del quaternario;
   6) paleontologia del quaternario;
   7) geologia strutturale;
   8) geologia marina;
   9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina.
 B) INDIRIZZO MINERALOGICO-PETROLOGICO-GIACIMENTOLOGICO-GEOCHIMICO:
  Discipline caratterizzanti:
   1) chimica fisica;
   2) cristallografia;
   3) petrologia;
   4) giacimenti minerari;
   5) vulcanologia.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) geochimica nucleare;
   2) mineralogia dei sedimenti;
   3) analisi mineralogiche;
   4) mineralogia applicata;
   5) prospezioni geochimiche;
   6) geotermia;
   7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
   8) petrografia applicata;
   9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche.
  C) INDIRIZZO GEOFISICO E GEOLOGICO STRUTTURALE:
  Discipline caratterizzanti:
   1) fisica della terra solida;
   2) sismologia;
   3) geologia strutturale;
   4) geologia del cristallino;
   5) geodinamica.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) prospezioni geofisiche;
   2) geofisica applicata;
   3) geofisica marina;
   4) fisica del vulcanismo;
   5) vulcanologia;
   6) geotermia;
   7) sismica applicata;
   8) geodesia e cartografia;
   9) esplorazione geologica del sottosuolo;
   10) geomagnetismo;
   11) giacimenti minerari;
   12) geologia regionale;
   13) oceanografia fisica;
   14) calcolo automatico;
   15) sismometria;
   16) geochimica applicata;
   17) complementi di geofisica;
   18) geofisica mineraria;
   19) paleomagnetismo;
   20) tettonofisica.
 D) INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATO:
  Discipline caratterizzanti:
   1) complementi di geologia applicata;
   2) rilevamento geologico tecnico;
   3) idrogeologia;
   4) fotogeologia;
   5) esplorazione geologica del sottosuolo.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) geologia regionale;
   2) mineralogia applicata;
   3) geomorfologia applicata;
   4) geofisica applicata;
   5) sedimentologia e regime dei litorali;
   6) geotecnica;
   7) estimo (con principi tecnico-economici);
   8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
   9) geochimica applicata;
   10) idrogeologia applicata;
   11) topografia e cartografia;
   12) petrografia applicata;
   13) sismica applicata.
  Art. 209. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo
prescelto, e' condizionato da:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche I e II corso, fisica sperimentale I e II  corso,  chimica
generale  ed  inorganica  con  elementi di organica) e di non meno di
nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere  sostenuto  prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
  Art.   210.   -   L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta  il
superamento di non meno di ventiquattro  esami  ed  il  colloquio  di
lingua inglese.
  Gli  studenti,  per  la  tesi  di laurea, devono svolgere un lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il diploma di laurea riporta  il  titolo  di  laureato  in  scienze
geologiche;  il  relativo  certificato  fara' menzione dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 9 ottobre 1992
                                                Il rettore: CILIBERTO